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CODICE ETICO (o di comportamento)
Riferito al Modello
Organizzativo creato per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
1 PREMESSA
Lo scopo del presente Codice è quello di raccomandare,
promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed
indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e prevede
delle sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali
infrazioni commesse.
L’adozione di principi etici (o di comportamento) rilevanti ai
fini della prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 septies
del D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale del Modello
Organizzativo ed un elemento essenziale del sistema di controllo
preventivo.
Il presente codice etico si occupa, in particolare, dei comportamenti
da adottare per evitare infortuni o malattie professionali sul luogo di
lavoro, da parte di:
• dipendenti e collaboratori di ogni genere
• fornitori e appaltatori
• visitatori
Ognuno è tenuto ad applicare i principi contenuti in questo documento e a farli applicare.
La verifica del rispetto dei contenuti del presente codice sono
garantite dall’attività di controllo e verifica
dell’Organismo di Vigilanza e dal amministratore delegato
dell’organizzazione.
2 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO
Tutte le attività della società Rollon srl devono essere
svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza
leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede,
nel rispetto degli interessi dei dipendenti, azionisti, clienti,
fornitori, di tutti quei soggetti che interagiscono con
l’organizzazione.
Vengono di seguito esplicitati i principi e i criteri fondamentali nei
quali l’organizzazione si riconosce e che promuove al fine di una
corretta gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori, nel rispetto
delle migliori pratiche di prevenzione e protezione dei rischi per la
Salute e Sicurezza dei lavoratori:
1. evitare ogni forma di rischio, nonché combattere e prevenire i rischi alla fonte;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. programmare azioni di prevenzione, mirando ad un complesso coerente
di attività che integri nella medesima la tecnica,
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le
relazioni tra le persone e l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;
4. dare la priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
5. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure
necessarie per la protezione della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di
informazione e formazione, nonché l’approntamento di una
organizzazione e dei mezzi necessari.
Tutti i soggetti interessati dal presente codice (interni ed esterni
all’organizzazione) dovranno infine rispettare i seguenti
principi, così come previsto anche dall’art. 20 del D.Lgs
81/08:
• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti;
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i
dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi sopraccitati, nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Infine è opportuno ricordare a tutte le persone che a vario
titolo partecipano alle attività dell’organizzazione che:
• ogni situazione di rischio può essere evitata;
• ciascuno è responsabile della propria e dell’altrui sicurezza;
• evitare ogni operazione che possa causare un danno a sé o ad altri;
• valutare sempre in maniera attenta le conseguenze di una azione;
• rispettare le regole interne e le norme in materia di Salute e Sicurezza vigenti;
3 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMO SANZIONATORIO
La violazione delle norme previste dal Codice Etico, nonché
delle procedure previste dal Modello Organizzativo, ledono di fatto il
rapporto fiduciario instaurato con l’Ente e comporteranno di
conseguenza delle azioni disciplinari.
Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività
ed immediatezza, attraverso l’adozione – nei confronti dei
responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per
la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto
dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari
adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale
rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un
procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.
I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice di
Comportamento sono adottati dai superiori gerarchici, sentito
l’Organismo di Vigilanza e Controllo, in coerenza con le leggi
vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.
Essi possono giungere sino all’allontanamento dalla
società degli stessi responsabili.
Costituisce violazione del Codice di Comportamento anche qualsiasi
forma di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni
di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue
modalità applicative.
Gli effetti delle violazioni del Codice di Comportamento e dei
protocolli interni devono esseretenuti in seria considerazione da tutti
coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la
Società: a tal fine la stessa provvede a diffondere il Codice di
Comportamento e i protocolli interni, nonché ad informare sulle
sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e
procedure di irrogazione.
La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia
delle proprie risorse, non intratterrà
rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel
rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di
comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice di
Comportamento ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai
protocolli annessi.
4 ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il presente Codice di Comportamento viene diffuso attraverso:
- l’affissione nella bacheche dell’organizzazione;
-
la consegna a tutto il personale;
- la consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per la dovuta informazione e diffusione a
tutti i lavoratori.
- La pubblicazione sul sito Internet
- L’invio di una informativa ai fornitori, appaltatori, collaboratori.
11 dicembre 2009
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
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