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CODICE ETICO (o di comportamento)

 

Riferito al Modello Organizzativo creato per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

1 PREMESSA

Lo scopo del presente Codice è quello di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e prevede delle sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.
L’adozione di principi etici (o di comportamento) rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale del Modello Organizzativo ed un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.
Il presente codice etico si occupa, in particolare, dei comportamenti da adottare per evitare infortuni o malattie professionali sul luogo di lavoro, da parte di:
• dipendenti e collaboratori di ogni genere
• fornitori e appaltatori
• visitatori
Ognuno è tenuto ad applicare i principi contenuti in questo documento e a farli applicare.
La verifica del rispetto dei contenuti del presente codice sono garantite dall’attività di controllo e verifica dell’Organismo di Vigilanza e dal amministratore delegato dell’organizzazione.



2 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività della società Rollon srl devono essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, di tutti quei soggetti che interagiscono con l’organizzazione.
Vengono di seguito esplicitati i principi e i criteri fondamentali nei quali l’organizzazione si riconosce e che promuove al fine di una corretta gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle migliori pratiche di prevenzione e protezione dei rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori:
1. evitare ogni forma di rischio, nonché combattere e prevenire i rischi alla fonte;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. programmare azioni di prevenzione, mirando ad un complesso coerente di attività che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni tra le persone e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
4. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
5. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della Salute e Sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché l’approntamento di una organizzazione e dei mezzi necessari.
Tutti i soggetti interessati dal presente codice (interni ed esterni all’organizzazione) dovranno infine rispettare i seguenti principi, così come previsto anche dall’art. 20 del D.Lgs 81/08:
• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti;
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi sopraccitati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Infine è opportuno ricordare a tutte le persone che a vario titolo partecipano alle attività dell’organizzazione che:
• ogni situazione di rischio può essere evitata;
• ciascuno è responsabile della propria e dell’altrui sicurezza;
• evitare ogni operazione che possa causare un danno a sé o ad altri;
• valutare sempre in maniera attenta le conseguenze di una azione;
• rispettare le regole interne e le norme in materia di Salute e Sicurezza vigenti;

 

 

3 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMO SANZIONATORIO

La violazione delle norme previste dal Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello Organizzativo, ledono di fatto il rapporto fiduciario instaurato con l’Ente e comporteranno di conseguenza delle azioni disciplinari.
Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l’adozione – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.
I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice di Comportamento sono adottati dai superiori gerarchici, sentito l’Organismo di Vigilanza e Controllo, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Essi possono giungere sino all’allontanamento dalla società degli stessi responsabili.
Costituisce violazione del Codice di Comportamento anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue modalità applicative.
Gli effetti delle violazioni del Codice di Comportamento e dei protocolli interni devono esseretenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società: a tal fine la stessa provvede a diffondere il Codice di Comportamento e i protocolli interni, nonché ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.
La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà
rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice di Comportamento ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.


4 ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO


Il presente Codice di Comportamento viene diffuso attraverso:
- l’affissione nella bacheche dell’organizzazione;
- la consegna a tutto il personale;
- la consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per la dovuta informazione e diffusione a
tutti i lavoratori.
- La pubblicazione sul sito Internet
- L’invio di una informativa ai fornitori, appaltatori, collaboratori.

 

 

11 dicembre 2009                                            Il presidente del Consiglio di Amministrazione

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