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I. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali disciplinano l’acquisto da parte
di Rollon S.r.l. (di seguito Rollon) di beni e/o di servizi forniti e/o
prodotti da terzi (di seguito, Fornitore). Ogni singolo contratto e/o
accordo di fornitura è regolato dalla presenti condizioni
generali di acquisto, che in caso di difformità prevarranno
sulle condizioni di vendita del Fornitore, fatta eccezione per le
deroghe espressamente indicate nell’ordine di acquisto
proveniente da Rollon. Inoltre, eventuali condizioni di fornitura
previste nell’ordine di acquisto difformi rispetto alle presenti
condizioni generali prevarranno su queste ultime.
II. Ordini di Acquisto e perfezionamento del singolo accordo di fornitura
1. A seguito di presentazione da parte del Fornitore di apposita
offerta tecnica/preventivo, verrà redatto da Rollon e trasmesso
via fax al Fornitore un ordine di acquisto per iscritto che
conterrà i seguenti elementi:
- numero di commessa e del progetto di riferimento;
- descrizione dettagliata dei beni e/o dei servizi richiesti, facendo
ove occorra riferimento ad allegati e documenti tecnici;
- indicazione delle quantità richieste;
- data, luogo di consegna, i ndicando l’eventuale penale prevista
per il ritardo e se le spese di trasporto sono a carico di Rollon
(porto assegnato) ovvero a carico del Fornitore, quale mittente (porto
franco);
- modalità di trasporto (via terra, su ruota o per ferrovia, via mare, aereo);
- il prezzo unitario e totale di ciascun bene o servizio da fornire;
- termini e modalità di pagamento;
- termine di validità dell'ordine, entro il quale dovrà
pervenire l’accettazione da parte del Fornitore ovvero avvenire
l’esecuzione del l'ordine da parte del Fornitore.
2. Ogni singolo accordo di fornitura si perfezionerà nel momento
in cui copia del l’ ordi ne di acquist o verrà restituita
via fax a Rollon debitamente firmata per accettazione dal Fornitore,
recante il timbro del fornitore, il nominativo e la qualifica del
soggetto firmatario a ciò autorizzato dal Fornitore.
3. L’ ordine di acquisto si riterrà altresì
accettato in caso di inizio dell'esecuzione dell'ordine da parte del
Fornitore entro il termine di validità dell'ordine, ovvero al
più tardi entro i sette giorni lavorativi successivi,
mediante comunicazione scritta da parte del Fornitore, inizio di cui il
Fornitore dovrà dare comunicazione per iscritto a Rollon entro
tale ultimo termine, salvo che l’inizio dell'esecuzione
dell’ordine venga riscontrato da incaricati di Rollon in sede di
verifica di stato avanzamento lavori.
4. Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all’ordine
dovrà riportare sempre il riferimento al numero dell'ordine di
acquisto ed al numero del progetto di riferimento di Rollon.
III. Obblighi del Fornitore
1. Nel l’esecuzione della fornitura il Fornitore dovrà
avvalersi di dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito,
Incaricati) qualificati, dotati di specifiche competenze tecniche e di
comprovata esperienza in relazione alla tipologia di beni e/o servizi
commissionati.
2. Previa autorizzazione di Rollon, il Fornitore potrà affidare
in parte a subfornitori (di seguito Subfornitori) qualificati ed idonei
la realizzazione di beni e/o servizi oggetto della fornitura, sotto la
propria direzione ed esclusiva responsabilità.
3. Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli obblighi di
carattere retributivo, contributivo (previdenziale ed assistenziale) e
fiscale relativi ai propri incaricati e garantisce ex art 1381 cod.
civ. che i propri subfornitori facciano altrettanto, mantenendo Rollon
manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali inosservanze da parte del Fornitore e/o degli Incaricati e
subappaltatori dal medesimo impiegati.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare a Rollon la documentazione
tecnica relativa alle forniture, quale il certificato di
conformità dei prodotti ed il manuale per il montaggio,
l’uso e la manutenzione dei beni e/o servizi forniti.
IV. Prezzi
I prezzi concordati e riportati nell’ ordine di acquisto sono
stati definiti a seguito dello svolgimento di trattativa commerciale
tra Rollon ed il Fornitore, il quale riconosce che gli stessi sono
competitivi se comparati sul mercato nazionale e internazionale,
remunerativi e di sua integrale soddisfazione.
V. Oggetto della fornitura
1. Faranno parte integrante della fornitura, oltre ai singoli beni e/o
servizi realizzati per ordine di Rollon:
- l’acquisto da parte di Rollon della proprietà di tutti i
documenti ed elaborati tecnici realizzati dal
Fornitore e/o eventuali suoi subfornitori in riferimento allo specifico
progetto o prodotto indicato nell’ordine di acquisto,
nonché di ogni altro documento necessario per il montaggio, la
manutenzione e l ’uso dei beni e/o servizi forniti o comunque
richiesto come parte della fornitura;
- i più ampi diritti d’uso a favore di Rollon,
trasferibili a terzi, dei diritti di proprietà industriale del
Fornitore (marchi, invenzioni, disegni e modelli) relativi ai beni e/o
servizi realizzati dal Fornitore, inclusi i relativi metodi e processi
di produzione;
- il diritto di Rollon di effettuare o far effettuare riparazioni o
modifiche dei beni o dei documenti forniti, nonché di produrre o
far produrre eventuali parti di ricambio.
2. Le quantità ordinate sono vincolanti. Rollon si riserva il
diritto di rifiutare eventuali eccedenze a totale ed esclusivo carico
del Fornitore.
VI. Sistema di qualità
1. Il Fornitore si impegna ad adottare, implementare e attuare un
sistema di qualità definito - tenuto conto delle proprie
attività ed esigenze specifiche - in conformità con le
più recenti normative. Il Fornitore conserverà un
archivio della documentazione relativa a visite ispettive sia interne
che esterne e la renderà disponibile agli incaricati di Rollon
in caso di richiesta. Il Fornitore si rende altresì disponibile
a consentire a Rollon di effettuare in ogni momento accessi,
sopralluoghi e visite ispettive negli uffici e stabilimenti produttivi
del Fornitore e/o di eventuali subfornitori, da parte di incaricati di
Rollon, per verificare laosservanza del sistema di qualità.
2. In ogni caso, a prescindere dal fatto che il sistema di
qualità del Fornitore sia stato o meno certificato da un ente
certificatore autorizzato, il Fornitore farà uso, sia nella
prassi operativa di produzione che nelle verifiche intermedie o finali
dei beni prodotti, solo di strumenti di prova, misurazione e controllo
debitamente calibrati con calibrazione valida e certificata da ente
autorizzato. I relativi certificati con evidenza della data di scadenza
dovranno essere resi disponibili a richiesta di Rollon.
VII. Termini di consegna
1. Le date di onsegna indicate
nell’ordine di acquisto sono vincolanti per il Fornitore e sono
da considerarsi essenziali ai fini della corretta esecuzione
dell'ordine.
2. Rollon si riserva inoltre il diritto di non accettare la consegna
dei beni e/o servizi in caso di forniture eseguite in anticipo rispetto
alla data stabilita e di chiedere la consegna in conformità con
i termini indicati nell’ordine.
3. Il Fornitore dovrà in ogni caso informare tempestivamente per
iscritto Rollon in caso di insorgenza di difficoltà di
esecuzione, impedimenti e/o imprevisti che possano causare un ritardo
nelle consegne di quanto ordinato.
VIII. Trasporto e ricevimento beni
1. L’indirizzo valido per la consegna è quello indicato
nell’ordine di acquisto. Il Fornitore si libera
dall’obbligo della consegna rimettendo i beni a Rollon nel luogo
indicato nell’ordine di acquisto. Eventuali costi aggiuntivi
derivanti dalla consegna effettuata in luogo diverso da quello indicato
nell’ordine di acquisto saranno comunque a carico del Fornitore.
2. Il documento di trasporto (DDT) che accompagna i beni dovrà
riportare sempre il n° di ordine di riferimento, quale condizione
necessaria ed essenziale per il pagamento delle fatture del Fornitore:
in mancanza di ciò le fatture non saranno liquidate. Ogni DDT
dovrà contenere un elenco dettagliato dei beni, che dovranno
essere descritti come indicato nella riga d’ordine
corrispondente, con l’indicazione del peso netto relativo;
inoltre, ogni DDT dovrà fare riferimento a un singolo ordine di
acquisto. In difetto di quanto sopra indicato, Rollon si riserva di
rifiutare la consegna dei beni, ovvero, a sua discrezione, di
addebitare al Fornitore i costi sostenuti per l’identificazione
dei beni stessi.
3. Ogni singolo pezzo o collo consegnato dovrà essere
identificato da una etichetta riportante le indicazioni minime
necessarie affinché il bene possa essere inequivocabilmente
identificato e messo in corrispondenza con la sua relativa riga
d’ordine (di norma: n.d’ordine, codice prodotto).
4. Per ogni spedizione/consegna di beni, diretta a Rollon e/o a terzi
dalla medesima indicati nell’ordine di acquisto, il Fornitore
dovrà tempestivamente emettere la relativa fattura e trasmettere
o fare comunque avere a Rollon – in caso di consegna a terzi - i
relativi DDT firmati per ricevuta e con indicazione di data e luogo di
ricevimento. Di regola, la consegna dei beni avverrà in
un’unica soluzione; in caso di consegne parziali (se queste sono
accettate da Rollon) ogni DDT dovrà riportare
l’indicazione di consegna parziale o a saldo.
5. I pesi dei beni acquistati su base ponderale dovranno essere misurati con strumenti certificati.
6. I materiali pericolosi dovranno essere imballati a cura e sotto la
responsabilità del Fornitore in accordo alle leggi vigenti e
alle normative applicabili; gli imballi dovranno riportare le
etichettature richieste dalle norme internazionali di sicurezza per il
trasporto di tali materiali, tenendo conto del tipo di trasporto
previsto come definito nel l’ ordine di acquisto
(terra/mare/aereo). Ogni requisito applicabile relativo alla
documentazione per la manipolazione, conservazione e trasporto in
sicurezza dei beni, alla capacità e al tipo di contenitore da
utilizzarsi nonché alla protezione da prevedere dovrà
essere soddisfatto a cura ed oneri del Fornitore. In caso di trasporto
per ferrovia sarà cura del Fornitore emettere la documentazione
di trasporto nella forma richiesta dal vettore. Ogni eventuale danno
derivante da negligenza in merito a quanto sopra rimarrà a
carico del Fornitore. Il Fornitore terrà Rollon manlevata e
indenne da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare
dall’inosservanza degli suddetti obblighi gravanti sul Fornitore.
IX. Revoca dell’ordine e recesso da parte di Rollon
Rollon può in ogni momento revocare l’ordine di acquisto
e/o recedere dall’accordo di fornitura in caso di revoca
dell'ordine da parte del cliente finale di Rollon, ovvero qualora
Rollon ritenga opportuno interrompere la fornitura per cogliere altre
opportunità sul mercato, dandone preventiva comunicazione
scritta al Fornitore, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a
mezzo lettera raccomandata o fax; al ricevimento di tale comunicazione
il Fornitore dovrà sospendere immediatamente ogni
attività relativa all’ordine di acquisto. In ogni caso
Rollon dovrà corrispondere al Fornitore il prezzo contrattuale
di quanto già consegnato e rimborsare – per quanto non
consegnato – le spese sostenute fino a tale momento da parte del
Fornitore, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a richiedere a
Rollon qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo.
X. Fatturazioni e pagamenti
1. I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti
nell’ordine di acquisto, indipendentemente da eventuali anticipi
nelle consegne rispetto alla data stabilita.
2. In mancanza di diverse indicazioni nell’ordine di acquisto, le
fatture del Fornitore saranno liquidate alla fine del mese successivo
al completamento della fornitura, previa emissione e trasmissione da
parte del Fornitore della relativa fattura.
3. Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo ordine, il
cui n° dovrà essere riportato in fattura: le fatture
mancanti di tali dati e/o incomplete saranno respinte.
XI. Garanzia contrattuale di conformità – clausola risolutiva
1. Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare a Rollon e/o ai terzi
clienti dalla stessa indicati beni/servizi forniti conformi ai
requisiti previsti nell’ordine di acquisto e/o nell’accordo
di fornitura, esenti da vizi o difetti di funzionamento, idonei
all’uso normale e/o all’uso particolare a cui sono
destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative
applicabili.
2. La garanzia contrattuale di conformità prestata dal Fornitore
ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal
completamento della fornitura, salvo il caso in cui nell’ordine
di acquisto e/onell’accordo di fornitura sia previsto un test
operativo di verifica e di accettazione dei beni, nel qual caso il
periodo di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di
superamento di tale test e di accettazione della fornitura da parte di
Rollon. Ogni eventuale approvazione da parte di Rollon di disegni o di
documenti prodotti dal Fornitore così come ogni eventuale
accettazione dei beni/servizi forniti non solleverà in alcun
modo il Fornitore dalle proprie responsabilità assunte con
l’accettazione dell’ordine di acquisto in merito alla
garanzia di conformità prestata.
3. Eventuali vizi o difetti di conformità riscontrati da Rollon
dovranno essere denunciati per iscritto al Fornitore entro 2 (due) mesi
dalla relativa scoperta, indicando la descrizione precisa del difetto
rilevato. La denunci a non è necessaria se il Fornitore ha
riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.
4. Rollon potrà chiedere, a sua scelta, al Fornitore di riparare
i beni o di sostituirli, senza spese in entrambi i casi. Il Fornitore
provvederà ad effettuare le riparazioni o le sostituzioni
richieste nel tempo più breve possibile, entro e non oltre 10
(dieci) giorni solari dalla richiesta, sopportando tutti gli oneri
conseguenti ivi inclusi eventuali oneri accessori (spese di trasporto,
mano d’opera e materiali).
5. In caso di urgenza o di inadempienza/intempestività da parte
del Fornitore nell’ effettuare le riparazioni o le sostituzioni
previste dalla garanzia, Rollon potrà a provvedervi di propria
iniziativa addebitando i relativi oneri al Fornitore, che sarà
tenuto a rimborsarli a semplice richiesta, dietro presentazione dei
relativi documenti giustificativi. La suddetta facoltà non
pregiudica in ogni caso il diritto di Rollon di richiedere una congrua
riduzione di prezzo, di revocare l’ordine di acquisto o di
risolvere l'accordo di fornitura ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
b) il Fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine previsto dal comma 4) del presente articolo;
6. Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale
periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione.
XII. Forza Maggiore
1. Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuali
inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore,
intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale
e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie,
incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di
categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o
altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla
volontà delle parti ed aventi carattere di
imprevedibilità.
2. Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi dovuti a:
- fermata e/o sospensione dell'attività del Fornitore imposta
dalle Autorità per inosservanza delle norme di sicurezza da
parte del Fornitore;
- ritardi del Fornitore nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore;
- scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa
la micro conflittualità, gli stati di agitazione, nonché
la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore a scioperi di
qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.
3. Il verificarsi di eventi di forza maggiore dovrà essere
tempestivamente segnalato per iscritto dal Fornitore, entro il
3°(terzo) giorno dal verificarsi dell'evento. Nella comunicazione
dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza
maggiore e sulla sua prevedibile durata. Rollon si riserva di
richiedere al Fornitore, in aggiunta alla predetta dichiarazione
scritta, una certificazione della CCIAA del luogo ove il Fornitore
svolge la sua attività, o di altra autorità riconosciuta
da Rollon, attestante la veridicità del fatti indicati nella
suddetta dichiarazione.
4. Qualora gli eventi di forza maggiore persistano, o se ne preveda la
persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, Rollon ed
il Fornitore si incontreranno per definire i criteri da osservare per
il proseguimento o per la risoluzione dell'accordo di fornitura. Nel
caso di persistenza dell’evento di forza maggiore per oltre 30
(trenta) giorni, o per il diverso maggior termine concordato tra le
parti, Rollon avrà il diritto di risolvere l’accordo di
fornitura ai sensi dell'articolo XIV. In ogni caso il Fornitore
dovrà impegnarsi nell’approntare tutti i possibili rimedi
al fine di ridurre gli effetti dannosi indotti a Rollon
dall’evento di forza maggiore.
XIII. Divieto di pubblicità – obbligo di riservatezza
1. Ogni riferimento all’ordine di acquisto o ai rapporti
intercorrenti tra Rollon e Fornitore nel materiale pubblicitario
prodotto dal Fornitore o nelle comunicazioni a terzi da parte di
quest’ultimo dovranno esserepreventivamente approvati per
iscritto dall’Acquirente.
2. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri incaricati e
subfornitori, pena il risarcimento dei danni subiti da Rollon, a non
divulgare notizie informazioni, dati, documenti relativi ai prodotti,
ai piani, al l’attività, ai metodi e processi produttivi,
all’organizzazione, ai rapporti commerciali e contrattuali di
Rollon con terzi (di seguito, Informazioni Riservate), di cui sia
venuto a conoscenza in occasione delle forniture al medesimo
commissionate, indipendentemente dal fatto che le Informazioni
riservate siano state o meno rese disponibili da parte di Rollon.
3. Le Informazioni Riservate comprendono tutti gli atti e le
attività svolte dal Fornitore per effettuare le forniture
commissionate da Rollon. Non rientrano invece tra le Informazioni
Riservate quelle per le quali il Fornitore possa dimostrare che:
- erano già a sua conoscenza, ovvero di dominio pubblico, al
momento in cui sono state comunicate da Rollon
- dopo essere state comunicate, diventino di dominio pubblico per
ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza del Fornitore
e/o degli incaricati e/o dei subfornitori dal medesimo impiegati,
rispetto agli obblighi di riservatezza previsti dalla presenti
condizioni generali di acquisto.
4. Il Fornitore si impegna, anche con riferimento ai propri Incaricati e/o Subfornitori:
a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente
confidenziali ed a adottare tutte le misure necessarie per non
pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
b) a non usare le Informazioni Riservate in alcun modo che possa arrecare danno a Rollon;
c) non divulgare le Informazioni Riservate, fatta eccezione per i casi
in cui la divulgazione risponda ad una necessità legale o di
adempimento di direttive di un’ Autorità di vigilanza,
ovvero ad Incaricati, Subfornitori, agenti, professionisti e agenti a
cui la conoscenza di tali informazioni sia strettamente necessaria ai
fini dell’esecuzione delle forniture, fermo l’impegno del
Fornitore ad informare talisoggetti in merito all’obbligo di
riservatezza e dai limiti di utilizzo delle Informazioni Riservate.
5. Gli obblighi di riservatezza resteranno comunque validi per 10
(dieci) anni dal completamento della fornitura.
6. Tutta la documentazione resa disponibile al Fornitore per
l’espletamento dell’ordine rimane di proprietà di
Rollon e dovrà essere restituita a semplice richiesta di Rollon.
XIV. Risoluzione dell’ accordo di fornitura
1. Rollon potrà risolvere l’accordo di fornitura ai sensi
dell’art .1456 cod. civ., nei seguenti casi:
1) inosservanza e/o violazione delle specifiche tecniche fornite da
Rollon ed indicate nell’ordine di acquisto;
2) ritardo nella fornitura da parte del Fornitore superiore a 10
(dieci) giorni, fatto salvo il diritto di richiedere al Fornitore il
risarcimento dei danni subiti per il ritardo, a prescindere dalla
previsione di una eventuale penale contenuta nell’ordine di
acquisto;
3) qualora il Fornitore non provveda alla riparazione e alla
sostituzione del bene entro il termine previsto dall’articolo XI
comma 4 ;
4) qualora gli eventi di forza maggiore previsti dall’articolo
XII, comma 4 persistano per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni o
al diverso maggior periodo eventualmente concordato tra le parti caso
per caso;
5) violazione da parte del Fornitore delle norme vigenti in materia di
trattamento economico del proprio personale, di contributi
previdenziali ed assistenziali e di disposizioni in materia di
sicurezza antinfortunistica;
6) per ritardati pagamenti dei debiti del Fornitore verso i propri subfornitori;
7) insolvenza del Fornitore, suo assoggettamento a liquidazione
volontaria, a concordato stragiudiziale, fallimento o ad altra
procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n.267, ovvero in
presenza di indizi univoci tali da far presumere che il Fornitore stia
per essere sottoposto a tali procedure;
2. La risoluzione dell'accordo di fornitura potrà essere
comunicata in via immediata al Fornitore mediante lettera raccomandata
A/R, ovvero, a scelta di Rollon, potrà essere preceduta da
previa diffida ad adempiere, mediante formale intimazione per iscritto
al Fornitore a porre rimedio ai fatti contestati entro il termine di 15
(quindici) giorni), decorso il quale l’accordo di fornitura con
il Fornitore dovrà intendersi risolto di diritto e Rollon
avrà diritto al risarcimento dei danni.
3. Nei casi previsti dal comma 1 Rollon avrà comunque diritto ad
esercitare l’opzione di ritirare le materie prime o i
semilavorati o altri materiali di interesse, provvedendo al pagamento
di un equo corrispettivo.
XV. Modifica dell'ordine di acquisto
Eventuali modifiche d’ordine saranno valide solo se concordate e
provate per iscritto, a pena di nullità ex art.1352 cod. civ., e
non pregiudicheranno comunque la validità delle restanti
condizioni non soggette a modifica.
XVI. Scindibilità delle clausole
L’eventuale nullità, annullamento e/o inefficacia di una o
più clausole delle presenti condizioni generali di acquisto non
inficia la validità delle restanti clausole, che conserveranno
comunque la loro validità ed efficacia.
XVII. Trattamento dei dati personali
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi
dell’art .13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 (codice della
privacy) e dei diritti dell'interessato previsti dall’art.7 del
D.Lgs n.196/2003, autorizzando il trattamento dei propri dati
personali, dei propri incaricati e subfornitori e la relativa
comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa stessa, per
le finalità ivi indicate.
XVIII. Legge applicabile e foro esclusivo competente
Alla fornitura di beni e servizi si applicherà la legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Rollon e il Fornitore
in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione delle
presenti condizioni generali di acquisto e di ogni singolo accordo di
fornitura dalle stesse disciplinato, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Monza.
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